Dal 2 giugno 2015 è scaduto il termine per adeguare tutti i siti internet alla Cookie Law, come stabilito dal Garante della Privacy a maggio 2014. Per rispettare la nuova normativa, occorre inserire sul proprio sito web un banner con una informativa che comparirà all’utente visita il sito, in cui si richiede il consenso all’installazione dei cookie; questo banner rimanderà a una pagina specifica contenente l’informativa completa sulla privacy.
I cookie sono piccoli file di testo che servono ai siti per tracciare le sessioni di navigazione e memorizzare alcune informazioni sugli utenti, quali le preferenze di navigazione. Va innanzitutto detto che esistono due tipi di cookie, quelli tecnici e quelli di profilazione; i cookie tecnici servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente; i cookie di profilazione sono invece utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente registrando i suoi gusti, abitudini, ricerche, etc., utilizzati poi per azioni pubblicitarie e di remarketing.
Non adeguarsi alla normativa, significa rischiare di incorrere in sanzioni amministrative: da € 6.000 a € 36.000 per omessa informativa o informativa non idonea e da € 10.000 a € 120.000 per installazione di cookie senza il consenso degli utenti.
Il recente e sempre più pressante “assalto” di siti web come Ryanir, Booking.com, Zalando (chi infatti, durante l’ascolto di una canzone su Youtube, non si è ritrovato sul proprio schermo la pubblicità del libro che aveva cercato qualche ora prima su Amazon?) ha reso necessario un intervento da parte dell’authority sull’utilizzo dei cookie di profilazione. Tuttavia, era davvero necessaria una normativa così severa, per tutti i tipi di siti, che includesse anche i cookie tecnici?